Una promessa lunga ottant’anni

Andrea Michieli

Dalla Costituente alla legge n. 76 del 2025, la partecipazione dei lavoratori è rimasta una promessa incompiuta. La nuova disciplina riapre la strada indicata dall’art. 46, ma non ne realizza ancora il progetto di democrazia economica.

Una promessa lunga ottant’anni

La legge 15 maggio 2025, n. 76 si presenta come la prima attuazione legislativa dell’art. 46 della Costituzione, a quasi ottant’anni dalla sua entrata in vigore. È un nuovo affioramento di quella corrente partecipativa che ha attraversato in modo carsico la storia repubblicana senza trovare un alveo stabile[1]. Per capire se questa volta lo abbia trovato non basta esaminare la legge con gli strumenti del diritto del lavoro: occorre chiedersi quale posto la partecipazione occupasse nel disegno costituzionale. Solo da lì si può misurare che cosa abbia significato la lunga inattuazione dell’art. 46 della Costituzione e che cosa ci si possa attendere oggi.

 La partecipazione economica come istituente della democrazia

Alla Costituente era largamente condivisa la convinzione che la democrazia liberale, confinata alla sfera politica, non bastasse più. Serviva, per dirla con le parole di Giuseppe Dossetti, una «democrazia sostanziale», un «vero accesso del popolo e di tutto il popolo al potere e a tutto il potere, non solo quello politico, ma anche a quello economico e sociale»[2]; le sinistre parlavano di «democrazia progressiva». Meuccio Ruini, presentando il progetto di Costituzione, ne trasse la sintesi: «la democrazia non è soltanto politica, ma economica e sociale»[3].

Il fondamento lavorista dell’art. 1 dà a questa idea il suo baricentro. Per Amintore Fanfani, fondare la Repubblica sul lavoro escludeva che essa potesse reggersi «sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui»[4]. Ne discendeva un capovolgimento: la democrazia economica non è il complemento di quella politica, ma il suo fatto istituente, perché è nella quotidianità del lavoro che il legame democratico si rinnova[5]. L’art. 3, comma 2, traduceva questa prospettiva in un compito: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Restava da stabilire dove la partecipazione economica dovesse prendere forma.

L’impresa come spazio della democrazia

La risposta più articolata venne dalla Terza Sottocommissione, e in particolare da Fanfani. Nella seduta del 4 ottobre 1946 egli osservò che i lavoratori non si sentivano «tanto menomati dal fatto di non ricevere il giusto salario, quanto dal vedere misconosciuta la loro intelligenza e capacità di compartecipare e decidere delle sorti dell’impresa». Il rimedio era «immettere al vivo il lavoratore negli organi dirigenti dell’impresa»: nei consigli di amministrazione, con funzioni deliberative, «non pochi lavoratori, ma, se necessario, la metà, o anche di più», perché una presenza da semplici osservatori si sarebbe ridotta a «una burla». Accanto alla direzione tecnica immaginava «consigli di efficienza» e indicava come approdo una «progressiva partecipazione della comunità dei lavoratori alla proprietà dell’impresa»[6]. Non era solo una riforma aziendale. Nella relazione sul «controllo sociale dell’attività economica», Fanfani affidava alla partecipazione un controllo «interessato, democratico, decentrato, competente»[7], esercitato dall’interno dell’impresa accanto a quello degli organi pubblici. L’impresa diventava così uno dei luoghi in cui il compito della Repubblica di cui all’art. 3 poteva compiersi.

L’art. 46 architrave del disegno della democrazia sostanziale

L’art. 46 è la traduzione normativa di quel progetto. Il testo della Sottocommissione stabiliva che «lo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende». In Assemblea, per il timore di indebolire il potere imprenditoriale, l’emendamento a firma Gronchi, Pastore, Storchi e Fanfani sostituì la «partecipazione» con la «collaborazione». Il senso, però, non fu svuotato: votando a favore, Di Vittorio vi lesse «il significato di partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione dell’azienda».

Il diritto di collaborazione si inseriva, del resto, in un disegno più ampio dei modelli d’impresa. Da un lato la cooperazione, riconosciuta dall’art. 45 come forma di gestione democratica dell’impresa e pensata come «un ponte di passaggio tra una economia interamente privatistica ed un’economia associata»[8]; dall’altro l’impresa capitalistica, alla quale l’art. 46 apponeva il correttivo della collaborazione dei lavoratori alla gestione. In entrambi i casi l’obiettivo era un’impresa in cui tutti i lavoratori potessero esprimere la loro personalità e offrire il proprio contributo.

 Il costo dell’inattuazione

Letta così, la mancata attuazione dell’art. 46 non è una semplice lacuna legislativa. I consigli di gestione si esaurirono, l’art. 39 restò inattuato, le relazioni industriali si centralizzarono e il legislatore rinunciò a regolarle. La partecipazione è riaffiorata solo per frammenti: la contrattazione degli anni Settanta, le direttive europee su informazione e consultazione degli anni Novanta, alcuni recenti accordi interconfederali. Il lavoro è stato così privato della sua potenzialità partecipativa e, dunque, istituente della democrazia costituzionale. Ne è uscito depotenziato il compito stesso dell’art. 3, comma 2: la Repubblica ha rinunciato a uno degli strumenti con cui avrebbe dovuto rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione economica del Paese.

La legge n. 76 del 2025 alla prova dei criteri costituzionali

Da quanto detto, si capisce che, per il significato dato dai Costituenti all’art. 46, sarebbe servita una legge che potesse dare stabilità alla partecipazione, sottraendola alla mera volontà delle parti, e conferire un ruolo centrale del sindacato, senza il quale la partecipazione rischia di ridursi a un coinvolgimento individuale e funzionale alle scelte manageriali. È con questi criteri che va misurata la legge n. 76 del 2025, nata da una proposta di iniziativa popolare della CISL sostenuta da oltre 400.000 firme. Non si può dire che tale legge possa essere considerata un’attuazione soddisfacente della Costituzione[9]. La legge non pone obblighi alle imprese ed è meramente facoltizzante: la presenza dei lavoratori negli organi societari è rimessa agli statuti, sulla base degli accordi collettivi; la quota minima di un quinto del consiglio di sorveglianza prevista nel testo originario è caduta. Quanto all’incisività, molti strumenti erano già previsti dalla normativa di derivazione europea e restano escluse le società a partecipazione pubblica, le banche e le imprese di servizi pubblici essenziali. Anche gli incentivi fiscali – l’innalzamento a 5.000 euro della soglia degli utili distribuiti ai dipendenti soggetti a imposta sostitutiva, esteso dalla legge di bilancio 2026 al biennio 2026-2027 con aliquota ridotta all’1%, e l’esenzione per metà dei dividendi, fino a 1.500 euro, sulle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, prorogata al 2026 – incidono sulla retribuzione, senza dare ai lavoratori alcun potere decisionale o di controllo. Manca, infine, la dimensione “macro”: la partecipazione dei lavoratori alla programmazione economica. Siamo pertanto lontani dai consigli in cui Fanfani voleva «la metà, o anche di più» dei lavoratori.

Tuttavia la legge può essere un primo tassello. Ha riportato la partecipazione al centro dell’agenda delle relazioni industriali. Perché diventi l’occasione per riprendere il progetto di democrazia economica servono una legge che fissi in termini vincolanti i «modi» e i «limiti» della partecipazione, una contrattazione collettiva che la integri e un sindacato protagonista. Serve soprattutto recuperare la consapevolezza dei Costituenti: la partecipazione dei lavoratori non è una concessione all’efficienza aziendale, ma il compito di una Repubblica che vuole essere democratica fino in fondo.

NOTE:

[1] Per un’analisi più approfondita mi permetto di rinviare ad A. Michieli, La partecipazione nei rapporti economici. Il compito disatteso della Repubblica, Giappichelli, Torino, 2024.

[2] G. Dossetti, Triplice vittoria, Id., Democrazia sostanziale, a cura di A. Michieli, Zikkaron, Marzabotto, 2017, p. 31.

[3] Progetto di costituzione della Repubblica italiana, relazione del Presidente della Commissione presentata alla Presidenza dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, p. 7.

[4] Atti dell’Assemblea Costituente, 22 marzo 1946, p. 2369.

[5] F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, 2019, p. 63 ss.

[6] Atti dell’Assemblea Costituente, Terza sottocommissione, 4 ottobre 1946, p. 204.

[7] Relazione Fanfani sul «Controllo sociale dell’attività economica», in Atti dell’Assemblea Costituente, III Sottocommissione, p. 122.

[8] Così Aladino Bibolotti nella seduta del 14 maggio 1947, in Atti dell’Assemblea Costituente, II Sottocomissione, p. 1722.

[9] C. Gentile, La legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese: un’occasione mancata per l’effettiva attuazione dell’art. 46 Cost., in Costituzionalismo.it, n. 2/2025, pp. 144-147.

  • Andrea Michieli: Direttore della Fondazione «Istituto di Diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo» e assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Padova

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