Riconoscere la cittadinanza a chi oggi resta invisibile è prima di tutto una scelta culturale: una società cresce attraverso l’incontro tra culture diverse
Il tema della cittadinanza ha bisogno di ritornare nel dibattito pubblico italiano. Un contributo importante alla ripresa della discussione è stato dato dal seminario di studio “Storia e prospettive della cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma”, che si è svolto mercoledì 6 maggio all’Università Roma Tre.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Achille Grandi insieme al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, ha visto una ricca partecipazione di studenti ed un importante confronto tra professori universitari, esperti, politici sul tema del riconoscimento della cittadinanza a partire dal volume “Riformare la cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma” (1) promosso dalla Fondazione Achille Grandi e dall’Università Roma Tre. Una pubblicazione che aiuta a riflettere dal punto di vista storico, socio-politico e normativo sui ritardi della riforma della legge 91/92 e sulle scelte urgenti che il Paese è chiamato a fare.
Le norme sulla cittadinanza e i tentativi di riforma: il ruolo della società civile
Eppure, non sono mancate, nel corso degli anni, le sollecitazioni indirizzate al legislatore affinché intervenisse in materia. Il 7 aprile del 1986, le ACLI – insieme a numerose altre realtà associative, sindacali e religiose – firmavano l’Appello per la difesa dei diritti e l’integrazione degli stranieri in Italia “Una legge giusta per gli stranieri”. L’iniziativa non sarà estranea all’approvazione, pochi mesi dopo, della cosiddetta “Legge Foschi” (Legge 30 dicembre 1986, n. 943 – “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine). A sottoscrivere l’appello saranno anche molte associazioni di emigrati, come l’ AITEF, l’ ANFE, la FILEF e l’UNAIE.
Da allora, la spinta della società civile – che aveva accompagnato e sostenuto concretamente uomini e donne nell’esperienzamigratoria – non è venuta mai meno, anche sul versante della proposta e dell’iniziativa politica (2).
Ma nonostante in Italia l’immigrazione sia divenuta una componente strutturale della società, Il quadro normativo resta fermo al 1992 (Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”) che si fonda sul principio dello ius sanguinis come criterio base di riconoscimento della cittadinanza.
È importante ripercorre i tentativi di riforma avvenuti in questi anni ed i temi posti al centro del dibattito sociale e politico. Il 22giugno 2011, le ACLI insieme ad altre 18 associazioni, alcune delle quali già firmatarie dell’appello del 1986, lanciano la campagna“L’Italia sono anch’io”, con l’obiettivo di presentare in Parlamento due proposte di legge di iniziativa popolare: una con l’obiettivo di riformare la normativa sulla cittadinanza e l’altra con la finalità di conferire agli stranieri il diritto di voto amministrativo; occorrevaraccogliere 50mila firme ma vennero depositate oltre 200mila firme (3). Le due proposte di legge, da un lato, assegnavano allo ius soli un ruolo di primario rilievo; dall’altro, attraverso il riconoscimento del diritto di voto amministrativo si voleva eliminare un’ingiustizia che mina – a livello territoriale – il principio del suffragio universale, impedendo a molte persone di partecipare pienamente alla vita della comunità dove vivevano. Il dibattito nelle aule parlamentari, su queste proposte, non ebbe nessun esito.
In questi decenni si è discusso della possibilità di modificare la legge al fine di introdurre un principio di ius soli temperato attraverso forme di riconoscimento dello ius scholae o dello ius culturae, tanto che, nel 2015, la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge in tal senso, che, tuttavia, non ha potuto concludere l’iter parlamentare a causa della fine della legislatura. Dopo quell’esperienza il tema della riforma della legge sulla cittadinanza, anche per ragioni politiche, è rimasto ai margini dell’attenzione pubblica, evocato solo dai Presidenti Napolitano e Mattarella.
Da segnalare come nel 2017 le associazioni e il mondo del volontariato si siano nuovamente coalizzate attorno alla Campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene”, raccogliendo oltre 90mila firme per la proposta di nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari, a partire dalla modifica della legge 91/92 (nota come legge “Bossi-Fini”). La campagna intendeva superare l’approccio emergenziale, promuovendo canali di ingresso legali per lavoro, una regolarizzazione degli stranieri già radicati e una nuova narrazione basata su inclusione sociale e lavorativa. Anche in questo caso la campagna non ebbe nessun riscontro sul piano parlamentare.
Il dibattito politico si è riaperto nel settembre 2025 sullo tema dello ius scholae rimettendo al centro la questione della revisione dei requisiti di riconoscimento della cittadinanza, tema che riguarda molti giovani italiani non cittadini che sono nati e cresciuti nel nostro Paese e che vivono una condizione di disuguaglianza socioeconomica al compimento della maggiore età (che li costringe a richiedere il permesso di soggiorno e a dimostrare di possedere una serie di requisiti per iscriversi all’università o lavorare).
Nei mesi di settembre ed ottobre del 2025 sono state raccolte le firme per chiedere un referendum abrogativo per ridurre i tempi di residenza, necessari per la domanda di cittadinanza, da 10 a 5 anni. Purtroppo, il referendum abrogativo – svoltosi l’8 ed il 9 giugno 2025 – relativo anche ad altri 4 quesiti (su temi di ambito lavorativo), non ha raggiunto il quorum richiesto: tuttavia gli elettori che si sono recati alle urne hanno espresso un orientamento a favore della riduzione dei tempi di attesa a 5 anni.
La nuova legge del 2025 sullo ius sanguinis
Nel marzo 2025 è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza italiana per discendenza, che ha modificato il funzionamento del principio dello ius sanguinis. Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, è stato definitivamente convertito con legge n. 74 del 23 maggio 2025. La riforma ridefinisce i confini della trasmissione automatica della cittadinanza. Fino a oggi, bastava dimostrare la discendenza da un avo italiano per vedersi riconosciuto lo status di cittadino. La nuova legge cambia prospettiva: da ora, solo i figli o i nipoti di cittadini italiani (entro la seconda generazione) potranno ottenere automaticamente il riconoscimento. Gli altri dovranno passare attraverso una procedura più selettiva, che valuta anche la concretezza del legame con lo Stato italiano.
Il principio di trasmissione per sangue, pur non essendo eliminato, subisce una trasformazione sostanziale. La novità principale riguarda il limite generazionale: il diritto automatico è ora riservato solo ai discendenti più prossimi. Per chi appartiene a generazioni più lontane, resta la possibilità di richiedere la cittadinanza, ma secondo criteri più stringenti e non più in via automatica.
Un altro elemento chiave introdotto dalla riforma è la necessità di dimostrare, almeno una volta ogni venticinque anni, l’esercizio di un diritto o dovere civico: voto, rinnovo dei documenti, aggiornamenti anagrafici. Questo vincolo ha una funzione operativa ben precisa: viene richiesto un comportamento attivo che testimoni un legame effettivo con l’Italia nel tempo.
La nuova disciplina, al di là dell’introduzione del limite breve di due generazioni, sembra penalizzare indiscriminatamente la vasta comunità degli italo-discendenti facendo retroagire gli effetti anche sui diritti già acquisiti e ribalta sul richiedente l’onere di provare che non si siano verificate nel tempo cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza italiana (4).
Il provvedimento, che avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, viene presentato come passo avanti verso una migliore regolamentazione del fenomeno, ma sembra invece rappresentare decisamente un passo indietro in un’epoca di tutela dei diritti fondamentali.
La nuova legge non priva di ombre e disallineamenti anche rispetto alla normativa sovranazionale, ha imboccato la via del cambiamento senza però la dovuta attenzione che merita un argomento di tale portata.
Nella relazione presentata alle Camere si legge testualmente: «Più passa il tempo, più cresce la probabilità per qualsiasi persona che risiede all’estero di avere nel proprio patrimonio genetico la “goccia di sangue” italiano sufficiente ad acquistare la cittadinanza».
Un approccio così ideologico, oltre a rispondere a una visione che si accosta in modo pericoloso al concetto di razza, è incompatibile con la civiltà prima ancora che con l’art. 3 e con l’art. 22 della Costituzione che vieta di privare della cittadinanza per “motivi politici”, ossia tutti quei motivi addotti dal legislatore che fanno dipendere la perdita dello status civitatis non da una scelta volontaria ma da una decisione arbitraria.
Inoltre, non convince l’idea di elevare lo ius territorialis a tertium genus di forma di acquisizione della cittadinanza originaria che rompe con il modello classico di attribuzione dello status civitatis conferito in base allo ius sanguinis o allo ius soli.
Una simile scelta non considera che la cittadinanza originaria, risultando dal fatto naturale della nascita, viene attribuita senza il concorso di volontà dell’interessato producendo effetti giuridici a partire dalla nascita stessa ed è cosa ben diversa dalla cittadinanza derivata che, invece, viene acquisita durante il corso della vita proprio grazie a quel vincolo con il territorio capace a far sorgere lo status civitatis (5).
Se la direzione è quella di mescolare l’attribuzione della cittadinanza originaria al legame sostanziale con il territorio, occorrerebbe, allora, introdurre nuovi parametri – come da molti anni chiede la società civile – che consentano agli stranieri extracomunitari nati e/o cresciuti in Italia, che frequentano le nostre scuole, che lavorano con regolare contratto, che parlano la lingua italiana e che partecipano alla vita sociale del Paese di diventare cittadini anche senza dovere attendere la maggiore età o maturare un periodo ininterrotto di residenza decennale come attualmente previsto.
Conclusioni
La riforma della legge sulla cittadinanza non può essere relegata ad una mera questione di scontro politica. Passare da una visione di cittadinanza centrata sullo stato ad una visione centrata sulla persona, non significa stravolgere l’ordinamento italiano, ma prendere atto che i diritti fondamentali superano i confini della geografia politica.
Il diritto di cittadinanza non può essere ridotto a uno status giuridico, ma va collocato in un processo che costruisce percorsi di appartenenza sociale, culturale ed educativa che esulano dal riconoscimento formale. Si può divenire cittadini italiani per naturalizzazione ma rimanere eternamente stranieri se non ci si sente parte di una comunità. Anche quando i diritti sono formalmente garantiti, nella pratica esistono molte disuguaglianze, soprattutto per i cittadini stranieri. L’accesso al lavoro, ai servizi sociali e alle prestazioni di welfare è spesso limitato o condizionato. Vi è dunque la necessità di garantire diritti effettivi e non solo teorici, ossi auna cittadinanza sociale.
Allargare il perimetro della cittadinanza è importante prima di tutto per l’Italia (per ragioni demografiche, economiche, sociali, fiscali). Dare la cittadinanza a coloro resi invisibili da una legge superata dalla sua stessa storia è una questione di civiltà. Rappresenta un passaggio culturale prima che politico che questo paese deve fare sapendo che è dal dinamismo culturale e dall’incontro tra culture diverse che si misura la capacità di una società di non invecchiare e di crescere.
La realizzazione del volume “Riformare la cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma” si muove in questo orizzonte di senso ed è il risultato di un lavoro congiunto tra Fondazione Achille Grandi e Università Roma Tre che si pone prima di tutto un obiettivo culturale: colmare il grave ritardo e l’ignoranza che ancora si registra attorno alle norme che regolano la cittadinanza, alle discriminazioni e alle arbitrarietà che da queste derivano. Inoltre, rappresenta un importante contributo per chi studia e si occupa di immigrazione da differenti punti di vista: storico, giuridico, sociologico, pedagogico, politico. L’auspicio è che questo libro informi, apra dibattiti anche scomodi, solleciti nuove politiche e aiuti a imparare ad accogliere la bellezza della relazione tra identità diverse. L’incontro di donne e uomini, di culture e tradizioni differenti, tra religioni e persone di fedi diverse, alimenta,promuove e fa crescere la solidarietà tra i popoli e la pace, ogni giorno sempre più messa in discussione.
Note
- VV., Riformare la cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma, Mastrociani E., E, Riccardi V., Sergio ML. (a cura di), Studium, Roma 2025. Il volume propone i contributi di: Maria Luisa Sergio, Lavinia Bianchi, Alessandra Casalbore, Veronica Riccardi, Fabiola Lamberti, Emanuele Giudice.
- Russo A., prefazione di “Riformare la cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma” (a cura di) Mastrociani E, Riccardi V., Sergio ML. (a cura di), Studium, Roma 2025; p. 1.
- Russo A., prefazione di “Riformare la cittadinanza. Diritti incompiuti e percorsi di riforma” (a cura di) Mastrociani E, Riccardi V., Sergio ML. (a cura di), Studium, Roma 2025; 1-2.
- Infusino M., Cittadinanza italiana iure sanguinis: il pasticcio del decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 in “AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) – Osservatorio costituzionale n. 3/2025.
- Infusino M., Cittadinanza italiana iure sanguinis: il pasticcio del decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 in “AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) – Osservatorio costituzionale n. 3/2025.
- Antonio Russo: Presidente dalla Fondazione Achille Grandi
