Oltre le sbarre

Maurizio D'Ago

Un viaggio tra diritti negati, affetti lontani e una pena che troppo spesso dimentica la sua funzione rieducativa sancita dalla Costituzione.

Quando una persona in detenzione muore in carcere o quando stremato dalle condizioni di detenzione si toglie la vita, oppure quando lo fa perché la sua condizione di fragilità psichica sarebbe incompatibile con il regime carcerario, sui giornali o in tv viene riportato che “un detenuto è morto” nel tal carcere oppure “un detenuto si è tolto la vita” nella tale casa circondariale. A volte vengono riportate le inziali del nome e cognome: “S.P. è stato trovato morto nella sua cella”. Oppure: “A.F. si è tolto la vita”. Solitamente segue nel racconto giornalistico l’aggiornamento del numero di suicidi nelle carceri italiane e una blanda denuncia delle condizioni carcerarie. Si sorvola ormai sistematicamente sulle condanne che l’Italia ha subito e subisce dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo per le condizioni di detenzione, ritenute all’unanimità incompatibili con uno Stato di diritto e con il livello di sviluppo raggiunto dagli ordinamenti giuridici europei.

Il connotato culturale di questi racconti evidenzia l’assoluta spersonalizzazione della vicenda. Il detenuto, inteso come corpo estraneo alla comunità, viene descritto nel suo anonimato. Era una persona, con un nome e un cognome, con la sua vita ai margini, quando è entrato in carcere, ne esce morto privato dell’identità. Nelle statistiche, anche in quelle pubblicate dall’Unione delle Camere Penali, viene riportato il numero complessivo dei suicidi – 46 a settembre 2026 – l’età e il carcere in cui è avvenuto il fatto.

Dietro il rispetto della privacy si cela, in realtà, un processo di spersonalizzazione che inizia nel momento in cui una persona entra in carcere.

L’8 settembre del 2026, pochi giorni fa, Salvatore (nome vero) si è tolto la vita nel carcere di Benevento. Si è impiccato. Qualche giorno prima del fatto, Salvatore aveva tentato di togliersi la vita ingoiando un gran numero di lamette da barba. Erano riusciti a salvarlo. I genitori, sconvolti dal gesto e avendo notizia che non si trattasse del primo tentativo, avevano sporto una denuncia presso la Questura di Napoli, evidenziando la condizione di grave prostrazione psicologica nella quale si trovava il figlio, denunciando alle autorità condizioni di detenzione inumane e l’incompatibilità dello stato di detenzione rispetto alle condizioni psichiche del figlio. Quattro giorni dopo, stante l’inerzia dell’amministrazione penitenziaria, Salvatore riusciva nel suo intento creando sgomento nella propria famiglia e lasciando una bambina piccola di pochi anni. Aveva 37 anni ed era detenuto per alcune rapine fatte qualche anno fa.

Nonostante Salvatore fosse napoletano e non fosse affiliato alla criminalità organizzata – aveva commesso reati comuni per quanto deprecabili – era stato trasferito nel carcere di Benevento a oltre cento chilometri dalla propria città. In questo modo i colloqui con la famiglia si erano fatti inevitabilmente più complessi e si erano diradati. I trasferimenti lontani dal luogo di origine costituiscono una pena accessoria, non prevista dalla legge, che incide psicologicamente sulla condizione delle persone in detenzione.

Il 30 settembre 2026 nella splendida Villa Bruno – villa vesuviana di San Giorgio a Cremano – è stato presentato il libro di Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, “Lettere al Garante: Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze” (iniziativa promossa dalle Acli Campania). Il principio enunciato nel testo è molto semplice e antico – risale al 1948 – ed è figlio del lavoro dei padri e delle madri costituenti.

L’art. 27 della Costituzione stabilisce che la pena ha senso solo se tende alla rieducazione. Piaccia o no, nel nostro sistema giuridico la pena non ha altri scopi. E ciò è ancora più chiaro se prendiamo in considerazione il fatto che la maggior parte della popolazione carceraria non è composta da criminali incalliti o da geni del male. Essa è composta da “sottoproletari” privati di ogni speranza per il futuro, immigrati, piccoli spacciatori, gente costretta a sbarcare il lunario e a combattere fin da ragazzini per ottenere qualcosa dalla vita.

L’art. 27 della Costituzione ha in sé e rappresenta la consapevolezza dell’origine sociale di una buona parte dei crimini previsti come reati dal nostro codice penale. Impone la repressione dei crimini, com’è giusto che sia, ma indica la rotta che ogni pena è chiamata a seguire: rieducazione, riabilitazione, reintegrazione. Non c’è spazio per la vendetta pubblica, per la gogna, per l’annientamento della personalità. Pur nella previsione dell’ergastolo – ad eccezione di quello ostativo che è di evidente incostituzionalità – lo sguardo nell’esecuzione della pena dovrebbe essere sempre rivolto a “un dopo”, al momento in cui il condannato, finita la sua pena e il suo percorso di riabilitazione, si riaffaccia nella società dei liberi per esservi accolto nuovamente, per iniziare una nuova stagione della propria della vita.

Eppure, nonostante la previsione costituzionale e le norme che tentano di attuarla, la realtà delle nostre carceri è ben diversa e ciò a prescindere dal dramma dei suicidi in carcere che costituiscono soltanto il momento più acuto di una crisi profonda dell’intero sistema detentivo.

In “Lettere al Garante” ricorrono tre idee che accompagnano il lettore per tutta la durata del testo. La prima è che la pena ricade su tutta la rete degli affetti della persona detenuta; figli, genitori anziani o malati, famiglie ridotte in povertà per la perdita di chi ha badato all’economia familiare, impossibilità di sostenere le spese per accedere ai colloqui in carceri distanti. Si tratta di una pena “accessoria” non prevista da alcuna norma e che colpisce la maggior parte dei detenuti italiani.

La seconda riguarda il tempo: i detenuti aspettano che venga lavorata la propria richiesta di trasferimento, la propria istanza di permesso di visita ai familiari, spesso di essere sottoposti ad una visita medica. Il tempo in carcere trascorre spesso e volentieri nel silenzio delle istituzioni preposte a prendersi cura delle persone detenute. È cronico l’arretrato delle Sezioni di Sorveglianza ed evidente l’incapacità di questi uffici di gestire le richieste delle persone detenute.

La terza, invece, che accompagna il lettore in ogni pagina del libro è la natura stessa delle richieste che provengono dal carcere. Nessuno chiede di uscire dal carcere, nessuno professa la propria innocenza o denuncia un’ingiusta detenzione: le richieste sono tutte semplici e profondamente umane.

I detenuti italiani chiedono di essere curati dai medici, di essere messi nella condizione di poter visitare i propri figli, di essere trasferiti vicino casa. Sono lettere che non chiedono compassione ma responsabilità. Molti detenuti chiedono di poter lavorare in carcere, di trascorrere il proprio tempo svolgendo attività.

Il lavoro in carcere, come l’apprendimento di un mestiere, è unanimemente riconosciuto come il fattore che abbatte la recidiva. In Italia, il tasso di recidiva crolla drasticamente tra i detenuti che svolgono un’attività lavorativa durante la detenzione, passando da una media generale del 70% a circa il 2%. Questo dato lascia poco spazio ad interpretazioni di senso contrario.

Imparare un mestiere o mantenere competenze professionali fornisce al detenuto le capacità pratiche necessarie per trovare un’occupazione legale una volta scontata la pena. Avere svolto un’attività lavorativa dimostra affidabilità ai futuri datori di lavoro e garantisce un supporto economico iniziale al momento del rilascio, riducendo il bisogno di ricorrere a economie illegali. Eppure, ad oggi, solo un detenuto su tre svolge una qualche forma di lavoro durante il periodo di detenzione. Ciò costituisce un vulnus insuperabile all’interno di ogni possibile percorso di riabilitazione. La cultura giustizialista che si sta diffondendo in tutto il Paese rende estremamente complesso affrontare in maniera propositiva la tematica delle condizioni di detenzione, impedendo un confronto culturale e politico capace di partire dal principio espresso dall’art. 27 della Costituzione e dalla necessità di offrire futuro e speranza alle persone in detenzione.

È evidente che con strutture al collasso e diritti ridotti ai minimi termini, il sistema penitenziario italiano sembra aver smarrito la sua funzione costituzionale. Nei penitenziari italiani si consuma un’emergenza silenziosa, dove il sovraffollamento cronico soffoca ogni promessa di dignità e giustizia. Soltanto un lavoro culturale profondo, costante e minuzioso, da svolgersi innanzitutto nella società, all’esterno delle carceri, potrà portare il nostro Paese a raggiungere una condizione degna di un paese civile.

 

  • Maurizio D’ago: Presidente Acli Campania

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